11.07.23

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La Corte d`Appello di Perugia respinge la domanda di Di Canio contro il presidente Lotito

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La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza n. 474/23 depositata oggi, ha respinto la domanda di Paolo Di Canio nei confronti di Claudio Lotito, riferita al confronto avvenuto nella trasmissione televisiva Mediaset Premium del 13 marzo 2011, condannando il calciatore alle spese di giudizio di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che "le frasi pronunciate pur connotando un tono aspro e forte, proprio dei dibattiti televisivi, non risultano infamanti e gratuite poiché pertinenti al tema della discussione in atto in quel momento; discussione, peraltro, innescata dall’attore (Paolo di Canio) che, per esprimere il proprio giudizio critico sulla prestazione di un calciatore della società sportiva presieduta dal convenuto (Claudio Lotito), si è riferito ad operazioni economiche in astratto idonee a configurare ipotesi di responsabilità penale e/o disciplinare. Né le espressioni in esame, di per sé oggettivamente non offensive, trascendevano in attacchi personali volti ad aggredire la sfera morale altrui, in quanto, come detto, erano specificamente rivolte a difendersi in modo fermo alla grave critica ricevuta". La vicenda era stata oggetto anche di una querela presentata da Paolo Di Canio ed il Tribunale di Terni, nel maggio 2015, aveva giudicato le frasi di Claudio Lotito come legittima critica, espressa in termini corretti.

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